Direzione Generale Uso Sostenibile Suolo e Risorse Idriche (DG USSRI)

ex Direzione Generale per il Risanamento Ambientale (ex DG RIA)

Bonifica di siti contaminati

Indicazioni operative

Come definito nel titolo V (Bonifica di siti contaminati) della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), cui si rimanda, il percorso di bonifica di un sito contaminato è riconducibile ad un articolato iter tecnico-amministrativo che può differenziarsi notevolmente, in quanto ad adempimenti del proponente, autorità competente e tempistiche, in funzione delle dimensioni del sito, della sua ubicazione o meno all’interno della perimetrazione di un Sito di Interesse Nazionale (SIN), nonché della tipologia di proponente e di alcune scelte operative dello stesso. Nello specifico dei SIN,  ai sensi dell’art. 252 (Siti di Interesse Nazionale)  del suddetto decreto legislativo, la procedura di bonifica è attribuita alla competenza del MiTE e la sua gestione rientra tra le funzioni attribuite alla (ex) Direzione Generale per il Risanamento Ambientale (ex DG RiA).

Con il recente decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77  (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito in legge con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, l’art. 252 è stato modificato con l’integrazione del nuovo comma 9-quater, con il quale l’Autorità Competente è tenuta,  con decreto di natura non regolamentare … ad adottare  … i modelli delle istanze per l’avvio dei procedimenti di cui al comma 4 e i contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare. 

Nella pagina dedicata di questo portale sono resi disponibili i Decreti Direttoriali di approvazione dei modelli di istanze che il Soggetto Proponente è tenuto ad utilizzare per l’avvio dei procedimenti, di cui al comma 4 dell’art. 252 del d.lgs. 152/2006, che compongono l’iter di bonifica all’interno di un SIN, in ordine cronologico di adozione da parte del MiTE; nella stessa pagina sono disponibili i Decreti di approvazione dei modelli per la presentazione dell’istanza di avvio del procedimento di valutazione di cui all’art. 242-ter (Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica) del d.lgs. 152/2006, necessario per la realizzazione di interventi e opere (compresi i progetti del PNRR) nei siti oggetto di bonifica inclusi nei SIN. In ciascun archivio compresso, unitamente al modello di istanza, è disponibile un elenco dettagliato di contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare.

In attuazione di quanto previsto dall’art. 3-bis della legge n. 241/1990, come novellato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, la documentazione tecnico-amministrativa per la presentazione delle istanze per l’avvio dei procedimenti di bonifica di competenza della scrivente Direzione Generale deve essere trasmessa esclusivamente in formato digitale e tramite PEC (all’indirizzo riportato in Contatti).

Se sono presenti degli allegati all’istanza, o parti di essi, segnalati come riservati, deve essere trasmessa, unitamente all’istanza, una relazione che individui dettagliatamente le parti riservate e le motivazioni della riservatezza. In tal caso deve essere allegata anche una copia completa della documentazione, priva delle informazioni ritenute riservate, ai fini della pubblicazione sul presente portale. Tale copia completa della documentazione non riservata dovrà essere contenuta in un’apposita cartella denominata versione_non_riservata.

Si precisa che qualora la dimensione totale ecceda i 50 MB è consentito l’invio via posta della documentazione, comunque esclusivamente in formato digitale e memorizzata in modo permanente su supporto fisico (CD o DVD), accompagnato da nota sottoscritta dal proponente. Al fine di consentire la pubblicazione della documentazione da parte della Direzione, la dimensione dei file non deve eccedere i 400 MB. In caso contrario non sarà possibile procedere alla pubblicazione dei documenti e, pertanto, sarà necessario sospendere i termini del procedimento fino alla nuova acquisizione dei documenti nel formato richiesto. Nella nota di accompagnamento o nel testo della PEC dovranno essere fornite almeno le seguenti informazioni:

  • nome completo del Piano/Documento/Progetto;
  • nome della procedura con indicazione della normativa e degli articoli di riferimento (ad es.: Approvazione del Piano di caratterizzazione art. 252 d.lgs. 152/2006);
  • numero totale e lista dei file allegati (e dei supporti informatici, nel caso di invio via posta);
  • breve descrizione dei file allegati (in ogni caso)

Si precisa che, nel caso di trasmissione della documentazione integrativa o di qualsivoglia altra comunicazione successiva alla presentazione dell’istanza, dovranno essere riportati nel testo della medesima nota anche i valori degli specifici identificativi del SIN (ID SIN) e dell’area in oggetto (ID AREA), esplicitando l’informazione nella forma:

Identificativo della procedura assegnato dal MiTE: ID SIN, ID AREA.

 

Attivazione delle procedure telematiche per il rilascio dei titoli ricompresi nel provvedimento ministeriale.

L’art. 252, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006 prevede che «L’autorizzazione del progetto e dei relativi interventi ricomprende a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l’altro, quelli relativi alla realizzazione e all’esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. […]».

La formulazione del comma 6 è stata modificata dal D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021, con specifico riferimento agli effetti dell’autorizzazione del progetto.

A seguito della modifica, il comma 6 prevede che l’autorizzazione del progetto “ricomprende” (e non “sostituisce”, come da precedente formulazione) le autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l’esercizio degli impianti e delle attrezzature.

Come emerge dalla relazione illustrativa del Decreto-legge, la novella intende chiarire che «l’approvazione del progetto di bonifica sia un provvedimento unico che ricomprenda tutti gli atti di assenso da acquisire attraverso il modulo della conferenza di servizi decisoria disciplinata dall’art. 14, comma 2, e seguenti della legge 241/1990», al fine di eliminare dubbi interpretativi e facilitare l’istruttoria.

Gli atti di assenso devono quindi essere rilasciati dalle autorità ordinariamente competenti e vengono acquisiti dal Ministero attraverso il modulo della conferenza di servizi per essere poi ricompresi nel provvedimento di autorizzazione del progetto adottato dallo stesso Ministero.

Alla luce di quanto sopra, qualora ai fini del rilascio del titolo da parte dell’autorità ordinariamente competente sia necessario attivare una procedura telematica (es., con riferimento ai titoli edilizi, presso lo sportello unico per l’edilizia; con riferimento all’autorizzazione unica ambientale, presso lo sportello unico per le attività produttive), il proponente dovrà – contestualmente alla presentazione dell’istanza per l’avvio del procedimento di competenza ministeriale – presentare autonoma istanza al fine di attivare la relativa procedura, dandone prontamente comunicazione al Ministero.

Resta fermo l’obbligo di indicare nell’istanza, secondo i modelli approvati con i decreti direttoriali n. 137/2021 e n. 114/2021, l’atto di assenso che dovrà essere ricompreso nell’approvazione ministeriale e l’Amministrazione ordinariamente competente al rilascio.

Si informa, altresì, che per ragioni di sicurezza questo Ministero non consente l’utilizzo di siti privati di network storage, quali ad esempio Dropbox, WeTransfer, Google Drive (non sarà possibile, pertanto, acquisire agli atti gli allegati eventualmente trasmessi con tali modalità).

Eventuali aggiornamenti o integrazioni delle modalità operative saranno prontamente segnalati in home e archiviati in ordine cronologico nella pagina DG RiA Infoma.

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