Modulistica per l’accesso agli atti
Nella presente pagina sono elencati e scaricabili i modelli di istanze per le diverse tipologie possibili di accesso agli atti amministrativi e alle informazioni ambientali, da compilare e inviare via PEC alla Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche, DG USSRI (all’indirizzo ussri@pec.mite.gov); per ciascuna tipologia di accesso è indicato il riferimento normativo e sinteticamente descritto lo specifico ambito di applicazione.
Istanza di ACCESSO CIVICO (c.d. semplice)
Previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), c.d. decreto trasparenza: consente a chiunque, senza indicare motivazioni, il diritto di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto stesso. Strumento utile ad ovviare ad eventuale mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge.
Istanza di ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (c.d. FOIA - Freedom of Information Act)
Previsto dall’art. 5, comma 2 e 3, del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come modificato dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. 97/2016: consente a chiunque, senza indicare motivazioni, il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis dello stesso d.lgs. 33/2013 (introdotto dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. 97/2016).
Istanza di ACCESSO ai DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (cd. accesso ordinario)
Ai sensi dell’art. 22 (Definizioni e principi in materia di accesso) della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Tipologia di accesso funzionale alla tutela degli interessi individuali del soggetto (posto dunque in posizione differenziata e qualificata rispetto ad altri cittadini), ha il fine di garantire la miglior difesa in un giudizio e, in generale, l’esercizio delle facoltà partecipative e oppositive nel procedimento in cui si è parte, attraverso una completa conoscenza dei provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione. Al soggetto che inoltra istanza di accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990 si chiede però di motivare in ordine alla sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale e relativo a una situazione giuridicamente tutelata e collegato alla documentazione alla quale si chiede di accedere.
Istanza di ACCESSO alle INFORMAZIONI AMBIENTALI
Previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale), può essere differito, escluso o limitato per i casi di cui all’art. 5 dello stesso decreto.