Accesso agli atti
A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, … in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), che ha corretto e integrato, tra l’altro, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) (c.d. codice Trasparenza), si è determinata la coesistenza nel nostro ordinamento di tre distinte forme di accesso (ordinario, civico e generalizzato) ai documenti e agli atti adottati nell’esercizio dell’attività delle pubbliche amministrazioni. A garanzia dello specifico diritto di accesso all’informazione ambientale, inoltre, è possibile utilizzare lo strumento previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale).
È importante sottolineare che il diritto del privato cittadino ad accedere agli atti della pubblica amministrazione non è indifferenziato, dal momento che ciascuna tipologia di accesso è regolata dettagliatamente nei presupposti tecnico-amministrativi del relativo riferimento normativo e che, di conseguenza, una forma di accesso non può essere fatta valere a titolo diverso rispetto alle finalità ad essa specificatamente assegnate dal legislatore (dal momento che le diverse modalità di accesso sono destinate a spiegare i propri effetti in ambiti differenti).
I modelli aggiornati da utilizzare per inoltrare le differenti tipologie di istanze, accompagnati da sintetiche descrizioni dell’ambito di applicazione di ciascuna di esse, sono raccolti e scaricabili alla pagina modulistica della presente sezione.
Ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2021