Inquadramento generale
I Siti di Interesse Nazionale (SIN) sono estese porzioni del territorio nazionale, di particolare pregio ambientale e intese nelle diverse matrici ambientali (compresi eventuali corpi idrici superficiali e relativi sedimenti), individuati per legge, ai fini della bonifica, in base a caratteristiche (di contaminazione e non solo) che comportano un elevato rischio sanitario ed ecologico in ragione della densità della popolazione o dell’estensione del sito stesso, nonché un rilevante impatto socio-economico e un rischio per i beni di interesse storico-culturale.
All’individuazione dei SIN, avvenuta a partire dal 1998 mediante norme di varia natura (leggi in materia ambientale, leggi di bilancio, decreti misteriali), provvede con proprio decreto il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero della Transizione Ecologica, MiTE) d’intesa con le Regioni interessate, secondo i principi e i criteri direttivi definiti all’art. 252 (Siti di interesse nazionale), comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); alla perimetrazione di dettaglio di ciascun SIN provvede lo stesso il Ministro con decreto dedicato, sentiti i Comuni, le Province, le Regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 252, la procedura di bonifica di cui all’art. 242 è nel caso dei SIN attribuita alla competenza del MiTE, che si avvale per l’istruttoria tecnica del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati.
Sulla base delle modifiche ai criteri di individuazione introdotte con l’art. 36-bis della legge 7 agosto 2012, n. 134, nel 2012 è stata effettuata una ricognizione degli allora 57 siti classificati come SIN, riducendone il numero complessivo a 39 con il decreto del ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 gennaio 2013 (Approvazione dell’elenco dei siti che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis dell’art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che non sono più ricompresi tra i SIN) Successivamente, la sentenza del TAR Lazio n. 7586 del 17 luglio 2014 ha determinato il reinserimento del territorio del bacino del Fiume Sacco tra i SIN iti di Interesse Nazionale, mentre la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) ha individuato il SIN Officina Grande Riparazione ETR di Bologna. Con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), infine, è stato introdotto il comma 9-bis dell’art. 252 del d.lgs. n. 152/2006 che individua quale ulteriore SIN l’Area vasta di Giugliano (NA), per il quale è in corso la definizione della perimetrazione.
Ad oggi risultano individuati 42 Siti di Interesse Nazionale, per una superficie cumulata che costituisce approssimativamente il 6 per mille del territorio nazionale (circa 170.000 ettari totali a terra e circa 78.000 ettari a mare); nella presente sezione è disponibile ed aggiornata una pagina dedicata all’anagrafica dei SIN dalla quale è possibile accedere, per ciascun SIN, ad una scheda descrittiva di sintesi e ad una rappresentazione grafica georiferita. Gli atti istitutivi e i decreti di perimetrazione/riperimetrazione relativi a ciasun SIN sono elencati e consultabili/scariabili alla pagina Istituzione e perimetrazione.