27 Aprile 2023
Pubblicato il regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all’articolo 242-ter, comma 3, D.lgs. 152/06
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2023, il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 26 gennaio 2023, n. 45., attuativo dell’articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede che “per gli interventi e le opere individuate al comma 1 e al comma 1-bis, nonché per quelle di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, provvedono all’individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell’Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo”.
Alla luce delle disposizioni introdotte dal decreto ministeriale, la Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche ha aggiornato la sezione del portale bonifiche (https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/spazio-per-il-proponente/valutazione-interferenze/) dedicata alla realizzazione di interventi e opere nei siti di interesse nazionale (SIN).
Ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del citato decreto, la Direzione Generale provvederà, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, ad adottare i modelli delle istanze per l’avvio dei procedimenti di valutazione delle interferenze di cui all’articolo 8 del medesimo decreto nonché della documentazione tecnica da allegare.
Nelle more dell’entrata in vigore dei nuovi modelli, la modulistica da utilizzare per l’avvio dei procedimenti di valutazione delle interferenze, è la seguente:
- decreto direttoriale n. 46 del 30 marzo 2021, nel caso di interventi e opere che rientrano tra quelli contemplati dall’articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- decreto direttoriale n. 113 del 19 luglio 2021, nel caso di interventi e opere che ricadono nel campo di applicazione dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 del 2017.
